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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE E EXTRACURRICULARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Regione Lombardia: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE E EXTRACURRICULARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE E EXTRACURRICULARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
L’approvazione del D.P.C.M. dell’8/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio, e in particolare, con riferimento al sistema educativo la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del territorio della Regione Lombardia e di altre 14 province italiane. Successivamente, il recente DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all’intero territorio nazionale, mentre il DPCM del 11/03/2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive all’esercizio di alcune attività.
Tirocini extracurriculari e curriculari per soggetti maggiorenni (anche universitari)
In base alle citate disposizioni, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a discernere, considerate le singole situazioni, se sussistano i presupposti per lo svolgimento dell’attività di tirocinio, anche in termini didattici, sempre nell’osservanza delle regole di sicurezza emanate dalle autorità sanitarie. Occorre tener conto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un’esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo. A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni.
E’ possibile adottare una delle seguenti soluzioni:
1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l’attuale situazione;
2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine della stessa;
3. far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità.
Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart-working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.
Dal punto di vista delle comunicazioni formali, per i soli tirocini extracurriculari, si dovranno seguire le seguenti procedure.
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– In caso di sospensione, la stessa va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso.
Prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione, con le seguenti modalità.
– Per i tirocini extracurriculari sospesi in applicazione delle norme sanitarie per l’emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà essere predisposto un’addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, che dovrà riportare la dicitura “Addendum – l’emergenza epidemiologica COVID-19 “, dovrà essere caricato sul portale regionale allegando una copia all’interno della comunicazione di avvio già presente sul sistema informativo GEFO, come previsto al punto 3.2 delle linee guida.
– In caso di attivazione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che nel fascicolo del tirocinante, o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
Dal punto di vista del computo.
– Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, la durata complessiva del tirocinio al netto dei periodi di sospensione non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee guida.
– Rispetto all’erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida “Durata del tirocinio” in merito alla sospensione o all’eventuale riparametrazione dell’indennità.
In merito al riconoscimento degli incentivi.
Per l’attivazione dei tirocini nell’ambito dei programmi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione a carico di risorse pubbliche, è necessario seguire la disciplina dei singoli bandi. In particolare, per i tirocini attivati nell’ambito di Garanzia Giovani, se il tirocinante non svolge l’attività in modalità “smart working”, ai fini dell’eleggibilità della spesa, è necessario recuperare i giorni di sospensione.
Tirocini curriculari nei percorsi di IeFP, IFTS e ITS
A seguito delle citate disposizioni assunte con i DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020, occorre aggiornare per tutto il periodo di vigenza delle nuove restrittive regole imposte, quanto contenuto nel Decreto del Direttore generale 2991 del 6 marzo 2020.
Non costituendo il tirocinio curriculare rapporto di lavoro, appare opportuno in particolare per gli studenti minorenni della IeFP non attivare nuovi tirocini o esperienze di alternanza scuola lavoro.
Per i tirocini in essere, l’istituzione formativa può scegliere l’interruzione o la sospensione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
Può essere valutata anche la possibilità di svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi
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riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità, sempre assicurando l’assistenza del tutor aziendale e del tutor formativo attraverso adeguati strumenti tecnologici.
Le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo e hanno validità fino al perdurare dell’emergenza sanitaria e, stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, sono soggette a continui aggiornamenti