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In relazione all’ “Emergenza epidemiologica da Covid 19”, si forniscono indicazioni in merito ai tirocini extracurriculari

In relazione all’ “Emergenza epidemiologica da Covid 19”, si forniscono indicazioni in merito ai tirocini extracurriculari

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In relazione all’ “Emergenza epidemiologica da Covid
19”, si forniscono indicazioni in merito
ai tirocini extracurriculari
I tirocini extracurriculari non rientrano nella attività formative per le quali il punto d)
dell’ordinanza del
Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.
Pertanto, le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il
rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il
tirocinante è inserito.
Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la
possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire g li obiettivi formativi del
progetto. Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività
a cui è possibile attenersi.
In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria.
Pertanto:
• in caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del
soggetto ospitante
• nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il
tirocinante a svolgere la propria at tività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie
e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In
tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come
addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio
• gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza
sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle
linee guida p er i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (punto. 3.4 “Durata
del tirocinio”).
Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento
ai criteri stabiliti al punto 3.4 delle linee guida ( (“Durata del tirocinio”) che disciplinano il diritto alla
sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea
dell’attività da parte del soggetto ospitante.
Nel caso di tirocini attivati nell’ambito di GARANZIA GIO
VANI, se il tirocinante durante il periodo di
sospensione non è in smart working deve, al fine dell’eleggibilità della spesa per GG, recuperare i
giorni di sospensione alla fine del tirocinio.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di
tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo
3.8 delle Linee guida.
Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell’ assumere le adeguate
disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tir ocinanti, con riferimento alla situazione
specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.
Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all’attivazione di nuovi tirocini
extra curriculari. Tuttavia, poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non è possibile configurare
e disciplinare situazioni di necessità e di urgenza all’attivazione dei tirocini nei luoghi di lavoro.
L’attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della situazione
specifica relativa al singolo soggetto ospitante.